CLASS ACTION: UN'ARMA SPUNTATA?
Dal 1 gennaio di questo anno è divenuta operativa la class action, lo strumento a tutela dei consumatori che da più forza al singolo cittadino. La class action è un'azione legale collettiva per il risarcimento dei danni procurati ad un certo numero di consumatori a causa di un medesimo illecito.
Come spiega il settimanale Vita: “Un solo giudice, con un solo processo può condannare un'impresa a risarcire coloro ai quali ha provocato un danno. Infatti, la nuova disciplina consente ai consumatori danneggiati a causa di prodotti difettosi o pericolosi, oppure di comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, mentre il ricorso al giudice da parte del singolo individuo potrebbe essere troppo oneroso”. Proposta dal Governo Prodi, la class action doveva entrare in vigore il 1 luglio 2008, ma il Governo Berlusconi decise di far slittare l’entrata in vigore dapprima al 1 gennaio 2009, quindi al 1 luglio 2009, infine, dopo aver profondamente modificato il testo dell'art. 140-bis, al 1 gennaio 2010.
I rappresentanti dei consumatori hanno sollevato molte perplessità sulla modifica del testo: “La principale novità rispetto al vecchio testo riguardano la legittimazione ad agire (e cioè il potere di avviare l’azione di classe) che non è più rimessa agli enti rappresentativi dei consumatori danneggiati (associazioni o comitati), ma al singolo componente della classe. Ciò significa che l’onere di avviare il processo graverà su uno dei singoli soggetti lesi dalla condotta posta in essere dall’azienda scorretta; questi dovrà poi caricare sulle sue spalle le adesioni di tutti gli altri interessati che si trovano nella medesima situazione. E’ evidente che il nuovo art. 140-bis del Codice del consumo, nel prevedere questo tipo di iniziativa ha inteso contenere le azioni collettive: non saranno in molti i consumatori disposti ad attivarsi non solo per se stessi, ma anche nell’interesse di una intera classe di danneggiati, con tutte le conseguenti responsabilità”.
Esiste quindi il reale rischio che lo strumento sia scarsamente utilizzabile per ottenere il risarcimento del danno.
19 gennaio 2010
da Francesco Montanari
Fonte: Fuoritempo.info